L’accettazione tacita dell’eredità - SR Servizi Immobiliari

L’accettazione tacita dell’eredità

ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ: DI COSA SI TRATTA?

Con accettazione tacita dell’eredità si intende la modalità tramite la quale, i beni del defunto vengono trasferiti ad un erede, in quanto non basta soltanto la classica apertura della successione. Si potrebbe pensare che, alla morte di un caro, l’apertura della successione immediatamente faccia si che i parenti più prossimi diventino eredi: in verità non è così (in alcuni casi, non c’è proprio la volontà di accettare l’eredità per via della presenza di debiti o per motivi personali). L’accettazione tacita di eredità è un modo che gli eredi hanno per dichiarare che si accetta l’eredità. L’altra modalità è quella di accettazione espressa, dove invece esiste già un atto in cui l’erede ha espresso esplicitamente la sua volontà di accettare l’eredità. Con accettazione tacita dell’eredità intendiamo quindi, un comportamento cosiddetto “concludente” da parte di un possibile erede, che con un atto, pur non firmando niente, dichiara di accettare l’eredità

Ovviamente, vale soltanto per chi ha pieno diritto dell’eredità in questione e non per terzi. Si parla di comportamento concludente quando ad esempio si usa un’automobile che in precedenza apparteneva al defunto, ma pure quando si continua a vivere in una casa che apparteneva alla persona scomparsa.

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ

Nel momento in cui c’è un caso di accettazione tacita di eredità, la trascrizione è possibile eseguirla in relazione al medesimo atto di vendita, oppure di mutuo ipotecario. Dunque, non è fondamentale munirsi di un altro atto notarile, bensì è necessario presentare alla “Conservatoria dei registri immobiliari” una specifica nota di trascrizione, pagando le eventuali imposte e i diritti. I costi sono minori rispetto a quelli riscontrati con l’accettazione espressa, perciò è il caso sempre di effettuare la trascrizione in occasione del primo atto di vendita di un bene ereditato. Non si considera accettazione tacita dell’eredità sanare un debito lasciato dal defunto, con i propri soldi.

QUANDO ENTRA IN VIGORE L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ?

A quanto dice la legge, l’accettazione tacita dell’eredità inizia quando l’erede, che dispone dei beni del defunto e ne fa uso, non ne possiede l’inventario entro i 90 giorni dall’apertura della successione; oppure quando l’erede regala o vende a terzi i beni e i relativi diritti provenienti dalla successione; se l’erede incassa un assegno intestato al defunto, infine, quando l’erede rinuncia ai diritti di successione.

ENTRO QUANTO VA FATTA L’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ?

Il diritto di accettare l’eredità va prescritto in dieci anni, aldilà che si tratti di successione per testamento o successione legittima. Scaduto il tempo senza che il soggetto abbia eseguito la dichiarazione, perde il suo diritto di accettare l’eredità.

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jacopo pasquini

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