Il diritto alla provvigione - SR Servizi Immobiliari

Il diritto alla provvigione

Rivolgendoti ad un’agenzia immobiliare a Castiglioncello o in qualsiasi altra zona, avrai avuto modo di constatare come la loro attività mediatrice richieda il pagamento della provvigione. Solitamente la provvigione viene quantificata percentualmente rispetto al prezzo di vendita di un determinato immobile ed in particolare oscilla tra il 3 e il 5%. La provvigione dovrà essere versata sia da te acquirente che dal proprietario dell’immobile (venditore). Su questo aspetto molto spesso sono nate in passato diverse discussioni mettendo in contrapposizione venditori e acquirenti ed ovviamente gli agenti immobiliari. Il fulcro della discussione è legato a quello che viene definito diritto di provvigione ossia in quale caso l’agente immobiliare, nelle vesti di mediatore dell’affare, ha diritto a percepire la provvigione sia dall’acquirente che dal venditore.

Cosa dice la legge sul diritto di provvigione

Un agente immobiliare opera nelle vesti di mediatore con l’obiettivo di trovare un punto di incontro tra due o più soggetti per concludere positivamente un affare. Nel caso specifico di una compravendita immobiliare, il mediatore deve avere quale principale compito quello di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Questa definizione, tuttavia, è stata oggetto di diverse interpretazioni tant’è che per chiarire è stato necessario rivolgersi ad un tribunale. Innanzitutto c’è da sottolineare come il ruolo di mediatore si identifichi con un’attività di imparzialità in quanto non rappresenta ne l’acquirente e neppure il venditore. Questo concetto peraltro è confermato dal fatto che il mediatore immobiliare avrà diritto ad una provvigione sia dall’acquirente che dal venditore. Qualora un agente immobiliare non si dovesse dimostrare imparziale facendo soprattutto gli interessi di uno dei due soggetti, allora non avrebbe diritto alla provvigione da parte dell’altro soggetto.

Quando matura il diritto di provvigione

Alcune sentenze della Cassazione negli ultimi anni hanno stabilito un’interpretazione univoca sul diritto di provvigione che scatta nel momento in cui uno mediatore riesce a mettere in relazione due o più parti per la conclusione positiva di un affare. Quindi l’aspetto importante affinché maturi il diritto della provvigione è che l’agente immobiliare metta in relazione il venditore e l’acquirente e che questi riescano ad arrivare ad una felice conclusione anche se l’agente non dovesse essere attivo in tutte le varie fasi della compravendita. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui il mediatore non ha diritto alla provvigione ed in particolar modo nel caso in cui nonostante sia intervenuto in una prima fase delle trattative queste hanno esito negativo. Fin qui niente di strano se non fosse per il fatto che successivamente venditore ed acquirente hanno invece trovato una sintonia senza la mediazione dell’agente immobiliare. In questo caso dunque non matura il diritto della provvigione perché le due parti hanno trovato un accordo a distanza di tempo per motivi che esulano dalle attività di mediazione che inizialmente era stata prestata dall’agente immobiliare.

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jacopo pasquini

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